Le funzioni dell’Autorità di Gestione (art. 72 reg.(UE) 1060/2021) sono le seguenti:
L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:
- selezionare le operazioni;
- svolgere i compiti di gestione del programma;
- sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;
- supervisionare gli organismi intermedi;
- registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.
Di seguito, sulla base di quanto puntualmente definito dal dettato regolamentare, sono riportati i compiti svolti dall'AdG in ordine a:
1. Gestione del programma operativo (articolo 74):
L’autorità di gestione:
a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:
i) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione;
ii) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;
c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
d) previene, individua e rettifica le irregolarità;
e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
f) redige la dichiarazione di gestione;
2. Selezione delle operazioni (Articolo 73):
Per la selezione delle operazioni l’autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale.
Nella selezione delle operazioni l’autorità di gestione:
a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva;
i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;
j) garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.
Riferimenti Normativi:
- Regolamento UE 1060/2021: disposizioni comuni sui fondi SIE;
- Dgr 6214 del 04/04/2022 e 6606 del 30/06/2022: nomina dell’Autorità di gestione del programma regionale FSE + 2021-2027.
Denominazione:
Direzione Generale "Formazione e Lavoro”
Indirizzo:
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
Referente:
Dirigente Vicario: Brunella Reverberi
tel 02 6765 8603
email: Adg Fse 2121